Igiene urbana a Canicattini Bagni, il Cga accoglie il ricorso del Comune: la gara non è da rifare

Al Tar si era rivolta l’impresa che per quasi un decennio ha espletato il servizio a Canicattini Bagni sino allo scorso 31 Agosto 2017, anche in regime di proroga, la Puccia Giorgio di Modica

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa di Palermo (sentenza n. 00004/2018 – Presidente Rosanna De Nictolis, estensore Hadrian Simonetti), nel dare ragione al Comune di Canicattini Bagni, difeso da Emanuele Tringali, ha totalmente ribaltato la sentenza del Tar di Catania (Sezione I n. 765/2017) che lo condannava a rifare la gara per l’affidamento del servizio di igiene ambientale e raccolta differenziata dei rifiuti “porta a porta”, espletata lo scorso Settembre, nell’attesa dell’approvazione del Piano d’Ambito da parte della Srr Siracusa, e vinta dalla Caruter di Brolo.

Al Tar si era rivolta l’impresa che per quasi un decennio ha espletato il servizio a Canicattini Bagni sino allo scorso 31 Agosto 2017, anche in regime di proroga, la Puccia Giorgio di Modica, che l’Amministrazione e  l’Ufficio Tecnico comunale, aderendo al principio di legalità come previsto dal Protocollo d’Intesa “Carlo Alberto Dalla Chiesa”, avevano ritenuto non invitare per la nuova gara, non essendo l’impresa Puccia iscritta, al momento della suddetta gara, alla Whit List delle competenti Prefetture, ed inoltre, alla luce dei rilievi e delle numerose contestazioni (almeno una ventina dal Marzo 2017) delle quali era stata oggetto da parte del Comune.

Puccia, in virtù della sua esclusione dall’elenco delle ditte invitate all’avviso pubblico, aveva chiesto l’annullamento della nuova gara di affidamento del servizio di igiene ambientale e l’obbligo della sua partecipazione alla gara. Per il Cga Sicilia, al contrario, accogliendo l’appello cautelare presentato dall’avvocato Emanuele Tringali, il Comune di Canicattini Bagni ha agito in tutta regolarità e legalità, applicando il “principio di rotazione” (Cga n. 188/2017, CdS, VI, n. 5854/2017), pertanto, la gara effettuata nel Settembre scorso è valida.

Scrivono infatti i Giudici del Consiglio di Giustizia Amministrativa: “Rilevato che, sulla scorta di una serie di precedenti giurisprudenziali più recenti in tema di principio di rotazione (Cga n. 188/2017, CdS, VI, n. 5854/2017) e alla luce dei pregressi affidamenti disposti, le tesi del Comune appaiono condivisibili, per quanto concerne il mancato invito alla gara della ricorrente in primo grado. Ritenuto che l’appalto cautelare meriti quindi di essere accolto e, per l’effetto, vada respinta la domanda cautelare proposta in primo grado, ponendo le spese a carico della parte soccombente. P.Q.M. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, accogliendo l’appello cautelare, in riforma dell’ordinanza impugnata, respinge l’istanza cautelare proposta in primo grado”.

Il Cga ha altresì condannato Puccia Giorgio al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Canicattini Bagni, liquidate in 1.000 euro oltre gli accessori di legge.

Questa sentenza – ha commentato il Sindaco Marilena Miceli – è la riprova, contrariamente a quanto sostenuto da qualcuno, della giustezza e del principio di legalità applicato dall’Ufficio Tecnico e dall’Amministrazione nell’espletamento della gara per l’affidamento del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti. Un principio seguito anche nelle altre gare e nella nostra azione amministrativa. I Giudici del Cga, dunque, nel riprendere e sottolineare legittimamente “il principio di rotazione” applicato dal Comune, così come previsto Codice dei contratti pubblici, hanno voluto rimarcare la legittima scelta dell’Ente di evitare il rischio di un possibile consolidamento di posizioni di rendita anticoncorrenziale  da parte di imprese che sono risultate aggiudicatarie in precedenti gare. In questo modo, quest’ultime, non possono più vantare pretese ad essere invitate in una nuova gara di affidamento, né tantomeno di risultare aggiudicatarie. Va precisato – prosegue la Miceli – che pur avendo la possibilità di individuare un soggetto per l’affidamento diretto, attraverso un’ordinanza contingibile ed urgente, ho preferito garantire, tramite indagine di mercato, il principio della concorrenzialità. Alla luce di questo risultato va dato merito al Dirigente e all’Ufficio Tecnico di aver operato in piena legalità, ed un doveroso ringraziamento va all’Avvocato Emanuele Tringali, che ha saputo ribadire questo concetto nel suo ricorso. Ringrazio altresì – conclude il Sindaco Miceli – i cittadini che continuano a collaborare attivamente per una buona raccolta differenziata che nel mese di Novembre ci vedeva già al 47%, nonostante le ben note difficoltà che si registrano in Sicilia per il conferimento della parte organica dei rifiuti, a causa della carenza di impianti di smaltimento“.


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