Canicattini Bagni, Immigrazione: il Sindaco esterna le difficoltà del comune nella gestione dei minori non accompagnati

Il Sindaco di Canicattini Bagni, Paolo Amenta, riapre l’attenzione sulla vicenda che sta interessando gran parte dei Comuni siciliani, e che riguarda le Comunità Alloggio per minori non accompagnati, di cui aveva già parlato, nella sua veste di Vice Presidente di AnciSicilia, al Presidente del Consiglio dei Ministri, Matteo Renzi, lo scorso mese in occasione della sua visita a Siracusa, e recentemente anche a Roma nella riunione della Commissione nazionale sull’immigrazione, alla quale è stato chiamato.

Il Sindaco Amenta, ritorna sull’argomento rispondendo alla comunicazione pervenuta al Comune da parte dell’Associazione “La Pineta” di Grammichele, che a Canicattini ha aperto una Comunità Alloggio, con la quale si informa l’Ente dell’avvenuto ricovero nella struttura di alcuni minori migranti non accompagnati, i cui costi, pari a 74 euro al giorno per assistito (solo dopo lo Stato provvederà al rimborso di 20 euro sull’intera somma, restando il resto a carico del Comune), così come sta avvenendo in tutti gli altri Comuni, ricadranno proprio sul Comune canicattinese che dovrà reperire i fondi dal Bilancio, far fronte al pagamento delle fatture.

La stessa lettera, che motiva le difficoltà del Comune nel non poter far fronte alla copertura delle spese dei ricoveri per la totale mancanza di fondi, e che rischiano di diventare “debiti fuori bilancio” per l’Ente, è stata inviata anche al Ministero dell’Interno, Dipartimento per le libertà civili e le immigrazioni – Direzione Centrale dei servizi civili per l’immigrazione e l’asilo; al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; alla Regione Sicilia, Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro; e all’Anci nazionale.

Motivazioni finanziarie e giuridiche, quelle esternate dal Sindaco Amenta, che escludono ogni illazione su “intolleranza e razzismo”, come da qualche parte si vorrebbe far credere per alimentare polemiche e scontri su un tema così delicato, cresciuto con il massiccio esodo di migranti dai Paesi mediterranei a sud dell’Europa.

«Nessun razzismo o intolleranza – sottolinea il Sindaco Amenta – ma la presa d’atto di un fenomeno per cui va trovata una soluzione urgente, considerato che ad oggi, come denunciano tutti i Sindaci che hanno una Comunità per minori non accompagnati nel loro territorio, sta mettendo in ginocchio i bilanci degli Enti Locali, non preparati ad affrontare un’ondata di questo genere, in particolare con l’arrivo di tanti giovani migranti. Dal canto suo la Regione continua a rilasciare nuove autorizzazioni di aperture di Comunità alloggio, mentre lo Stato garantisce i ricoveri ma senza la relativa copertura finanziaria, e senza fare chiarezza sulla questione “residenza”, considerato che se il minore si trasferisce in altra località, a pagare sarà sempre il Comune dove è stata registrata la sua “residenza”. Tutto questo crea condizioni di forti ritardi nei pagamenti da parte dei Comuni che non hanno, come detto, i fondi necessari, con l’accensione di contenziosi con le Comunità che a loro volta non riescono a fare fronte agli stipendi degli operatori e delle figure professionali che impiegano, in molti casi anche con ritardi di parecchi mesi».

Questo quanto scritto dal Sindaco Paolo Amenta all’Associazione “La Pineta”; al Ministero dell’Interno, Dipartimento per le libertà civili e le immigrazioni – Direzione Centrale dei servizi civili per l’immigrazione e l’asilo; al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; alla Regione Sicilia, Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro; e all’Anci.

«In riferimento alle comunicazioni di codesta spett.le Associazione, assunte al protocollo dell’Ente con i numeri 4379 del 21-3-2014 e 4451 del 24-3-2014, entrambe afferenti il ricovero di minori stranieri non accompagnati presso la Comunità alloggio “La Pineta” di Via Canale 55, in Canicattini Bagni, si evidenzia che il Comune da me rappresentato non ha iscritto né iscriverà in bilancio le somme per i suddetti ricoveri, in quanto si tratterebbe di un’esposizione economica insostenibile per il bilancio comunale e per i contribuenti canicattinesi.

Per tacere delle obiettive e note difficoltà finanziarie in cui versano i Comuni italiani, sui quali continua a gravare il maggior peso del processo di riduzione della spesa pubblica, si eccepisce che la competenza alla presa in carico di minori stranieri non accompagnati, che si pretende attribuita agli Enti locali ove sono ubicate le strutture di accoglienza, sulla sola scorta di una Circolare interministeriale del 24-4-2013, non appare conforme all’art. 117 della Costituzione, che riserva allo Stato la competenza in materia di immigrazione, né all’art. 6 comma 4 della legge quadro 8-11-2000, n. 328, che testualmente dispone: “Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all’eventuale integrazione economica”.

Nel caso specifico, i minori ricoverati presso la Comunità alloggio “La Pineta” sono privi di un precedente stato anagrafico presso il Comune di Canicattini Bagni e dunque il riferimento al “comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero” deve essere ascritto o al Comune italiano dove eventualmente è stata formalizzata un’iscrizione anagrafica o, in assenza di iscrizione anagrafica, al Comune nel quale si è manifestata l’esigenza dell’intervento. Ancora più pregnante è la circostanza che il Comune di Canicattini Bagni non è stato previamente informato, ma semplicemente costretto a prendere atto di ricoveri già effettuati, a sua insaputa e senza il suo necessario coinvolgimento.

Sul territorio siciliano è altresì applicabile la legge regionale 9-5-1986, n. 22, la quale all’art. 23 stabilisce che i comuni forniscono i servizi socio assistenziali con una delle seguenti modalità: mediante gestione diretta, o mediante convenzione con istituzioni pubbliche e private di assistenza e beneficienza ed associazioni non aventi fini di lucro, o mediante delega ai consigli di quartiere. In assenza di convenzione, pertanto, manca lo stesso fondamento giuridico dell’obbligazione del Comune, come recentemente affermato dalla Corte di Cassazione e dal Tribunale di Agrigento.

Giova ricordare inoltre che la circolare interministeriale del 24 aprile 2013 trova origine nella chiusura dell’Emergenza Nord Africa, nell’ambito della quale precisi accordi interistituzionali prevedevano una procedura di collocamento dei MSNA concordata e messa in atto solo previo accordo formale del Comune interessato, attraverso la sottoscrizione di un apposito modulo di adesione e la copertura totale dei costi dell’accoglienza da parte dello Stato.

L’impossibilità oggettiva di iscrivere in bilancio la rilevante somma che occorrerebbe per il pagamento di una retta di 70 euro al giorno, per ciascuno dei dieci minori ricoverati presso la Comunità, potrebbe fra l’altro creare in capo al Comune di Canicattini Bagni la formazione di un debito fuori bilancio. Orbene, ai sensi dell’art. 194 del T.U.E.L. (D.lgs. 267/2000), il Consiglio comunale può riconoscere e autorizzare il pagamento dei soli debiti fuori bilancio “legittimi”, cioè rivenienti da una delle ipotesi tassativamente previste nelle lettere a, b, c, d, ed e del medesimo articolo, comma 1. Per la parte che qui rileva, si tratta in particolare dei debiti rivenienti da sentenza esecutiva (lett. a) e di quelli derivanti dall’acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 191 del T.U.E.L. (regole per l’assunzione di impegni e l’effettuazione di spese da parte degli Enti locali), nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l’ente, nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza (lett. e).

Per quanto concerne l’ipotesi della sentenza esecutiva, non è probabile che un giudice si discosti dall’indirizzo giurisprudenziale emanato dalla Corte di Cassazione, come sopra riferito. Per l’altra ipotesi, cioè la mancata assunzione di un impegno di spesa a fronte di un’utilità o arricchimento acquisito nell’ambito delle proprie funzioni istituzionali di competenza, appare di tutta evidenza in primo luogo che il ricovero di minori stranieri non accompagnati è funzione dello Stato (art. 117 Costituzione), non delegabile ai Comuni sulla base di una circolare interministeriale, atto che di per sé non ha valore normativo o comunque vincolante.

Come affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 23031 del 2-11-2007, le circolari hanno natura di atti meramente interni della pubblica amministrazione, che esprimono esclusivamente un parere dell’amministrazione e non vincolano addirittura neanche la stessa autorità che l’ha emanata. La sentenza ribadisce, richiamando le precedenti pronunce sull’argomento, che ogni circolare per la sua natura e per il suo contenuto (di mera interpretazione di una norma di legge), non potendo esserle riconosciuta alcuna efficacia normativa esterna, non può essere annoverata fra gli atti generali di imposizione, in quanto esse non possono né contenere disposizioni derogative di norme di legge, né essere considerate alla stregua di norme regolamentari vere e proprie.

La sentenza chiarisce poi che la circolare nemmeno vincola gli uffici gerarchicamente sotto-ordinati (e tanto meno, intuitivamente, un Ente con propria autonomia riconosciuta dalla Costituzione), ai quali non è vietato di disattenderla, senza che per questo il provvedimento concreto adottato dall’ufficio (atto impositivo, diniego di rimborso, ecc.) possa essere ritenuto illegittimo “per violazione della circolare”: infatti, se l’interpretazione contenuta nella circolare è errata, l’atto emanato sarà  legittimo perché conforme alla legge, se, invece, l’interpretazione contenuta nella circolare è corretta, l’atto emanato sarà  illegittimo per violazione di legge. D’altro canto, se così non fosse, se l’amministrazione potesse emettere circolari con valore vincolante, si dovrebbe riconoscere alla stessa un potere normativo in conflitto con la carta costituzionale, che assegna tale potere al Parlamento.

Per un altro verso, inoltre, la legittimità del debito fuori bilancio derivante dall’ipotesi di cui all’art. 194, comma 1, lettera e) del TUEL, presuppone l’accertamento e la dimostrazione che l’Ente abbia acquisito un’utilità e un arricchimento, cosa che nella fattispecie non potrebbe essere né accertata né documentata, in quanto si tratta di un servizio né richiesto né istituzionalmente doveroso, per quanto sin qui detto. In ultima analisi, l’apposizione di pareri tecnico e contabile positivi, in ordine al riconoscimento di un debito formatosi con questi presupposti, da parte dei funzionari comunali competenti, li esporrebbe al rischio di una personale responsabilità per danno erariale, accertabile d’ufficio da parte della Corte dei conti, alla quale vengono trasmesse tutte le deliberazioni consiliari di riconoscimento di debiti fuori bilancio.

Da ultimo, l’eventuale impegno di spesa per i ricoveri in questione graverebbe sul titolo primo del bilancio comunale (spesa corrente) e quindi lo stesso concorrerebbe al saldo finanziario imposto dal patto di stabilità, il cui sforamento, oltre a comportare una corrispondente diminuzione dei trasferimenti statali, intercetterebbe anche l’applicazione di una serie di sanzioni previste dalla normativa vigente per gli Enti inadempienti. Tanto si precisa al fine di evitare inutili e onerosi contenziosi e per chiarire in modo definitivo la posizione del Comune di Canicattini Bagni in ordine ai ricoveri di MSNA nel proprio territorio».

 


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